martedì 6 agosto 2013

Gli specchi scivolosi

Tentare di arrampicarsi sugli specchi è notoriamente una attività complessa. Se poi questo tentativo è eseguito da qualche supporter berlusconiano per tentare di salvare in extremis il proprio padrone, diventa una attività impossibile perché gli specchi diventano molto scivolosi.

Ci vogliamo riferire alla richiesta dell’on. Brunetta di non applicare al caso della condanna di Silvio Berlusconi la legge anticorruzione in quanto la sua applicazione sarebbe illegittima dato che il reato attribuito è antecedente alla emanazione della legge (2012) e la Costituzione vieta la retroattività delle norme penali (Art. 15 – comma 2 : Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso).

Consigliamo all’on. Brunetta la lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 695/2013 del 6 febbraio 2013 in ordine all’immediata applicabilità del decreto legislativo n. 235/2012 concernente il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita’ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si tratta del ricorso di un candidato alle elezioni regionali del 24/25 febbraio 2013 che si era visto cancellato dalle liste elettorali perché aveva subito una condanna relativa ad un reato antecedente l’entrata in vigore del Dlg 235/2012, la cosiddetta legge Severino.

La sentenza dice fondamentalmente tre cose.

La prima è che il comma 2 dell’art. 15 della Costituzione si applica alle leggi penali. Una legge si dice penale se prevede la reclusione, l’arresto, la multa o l’ammenda. Il Dlgs 235/2012 non è una legge penale e quindi il richiamo al citato articolo non è condivisibile.

Il secondo aspetto è che il Dlgs parla di “sopravvenuto” motivo di incandidabilità, e cioè la condanna, senza riguardo alcuno al momento in cui è stato eseguito il reato.

Infine la sentenza chiarisce che “l’applicazione della richiamata disciplina … pur se con riferimento a requisiti soggettivi collegati a fatti storici precedenti, non dà la stura ad una situazione di retroattività ma costituisce applicazione del principio generale tempus regit actum che impone, in assenza di deroghe, l’applicazione della normativa sostanziale vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo”.

 L'on. Brunetta e soci ne devono inventare un'altra.

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